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Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 13/12/1999 (Rv. 532108 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE | Rappresentanza - Atti posti in essere dal socio - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532108-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - AMMINISTRAZIONE

Nelle società collettive di fatto o irregolari, affinché il vincolo sociale ed i suoi effetti si proiettino nel mondo esterno, rispetto ai terzi, non è necessaria la partecipazione personale di tutti i soci ad ogni atto, presumendosi che ciascun socio abbia la rappresentanza e l'amministrazione della società; a tal fine non è necessaria la spendita del nome degli altri soci, essendo sufficiente l'indicazione di agire nella qualità di socio o comunque un comportamento che renda inequivoca la riferibilità del negozio alla società medesima (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la transazione avente ad oggetto la liquidazione della quota di un socio defunto in favore degli eredi sottoscritta da un solo socio in tale qualità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)