Sez. 2, Ordinanza n. 466 del 26/01/1971 Cc. (dep. 28/04/1971) Rv. 117739 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - FINALITA DELL'ISTITUTO - ISTANZA DI RESTITUZIONE IN TERMINI PER IMPUGNARE SENTENZA CONTUMACIALE RITUALMENTE NOTIFICATA PER ESTRATTO, CHE SI PRETENDE NON CONOSCIUTO - INAMMISSIBILITA.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - FINALITA DELL'ISTITUTO - ISTANZA DI RESTITUZIONE IN TERMINI PER IMPUGNARE SENTENZA CONTUMACIALE RITUALMENTE NOTIFICATA PER ESTRATTO, CHE SI PRETENDE NON CONOSCIUTO - INAMMISSIBILITA.*
La regolarita della notificazione comporta la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto da parte del notificando, e a nulla rileva che la parte interessata non abbia avuto modo di prendere effettiva conoscenza del provvedimento soggetto ad un determinato mezzo d'impugnazione. L'istituto della restituzione in termini, disciplinato dall'art 183 bis cod proc pen e basato sull'impossibilita per motivi di caso fortuito o di forza maggiore di osservare un termine stabilito a pena di decadenza, non deroga in alcun modo a tale principio, con la conseguenza che non e dato all'interessato di poter invocare la restituzione in termine per impugnare una sentenza contumaciale, adducendo di non aver avuto conoscenza dell'estratto di sentenza ritualmente notificata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166, Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)