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Sez. 4, Sentenza n. 10670 del 21/06/1982 Ud. (dep. 11/11/1982) Rv. 156051 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VENDITA DI MACCHINARI NON CONFORMI ALLE NORME SULLA PREVENZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156051-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - VENDITA DI MACCHINARI NON CONFORMI ALLE NORME SULLA PREVENZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*

Nel nostro ordinamento non sussiste ente o istituto legittimato ad "omologare" le macchine utensili sotto il profilo della rispondenza alle norme infortunistiche; pertanto l'Obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dei mezzi adoperati nella lavorazione spetta all'imprenditore, il quale, perciò, deve impedire che nell'ambiente di lavoro venga introdotta una macchina priva dei requisiti prescritti dalla legge. (Conf mass n 113947; (Conf mass n 120521; (Conf mass n 121114; (Conf mass n 128256; (Conf mass n 135640; (Conf mass n 141697; (Conf mass n 146868; (Conf mass n 148005; (Conf mass n 148007).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)