Sez. 4, Sentenza n. 2103 del 13/06/1980 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148005 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - COSTRUTTORI DEI MACCHINARI - RESPONSABILITA NELL'INFORTUNIO - CONCORSO - ESTREMI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - COSTRUTTORI DEI MACCHINARI - RESPONSABILITA NELL'INFORTUNIO - CONCORSO - ESTREMI.*
I datori di lavoro concorrono nella responsabilita per un evento lesivo della persona con i costruttori di una macchina non adeguatamente protetta, tutte le volte in cui la loro capacita tecnica ovvero la conoscenza di precedenti incidenti cagionati dal difettoso funzionamento della macchina stessa avrebbero dovuto renderli consapevoli della insufficienza del dispositivo di sicurezza e, per il principio della equivalenza delle cause, il mancato intervento integratore degli imprenditori-datori di lavoro acquirenti non interrompe il nesso di causalita tra l'Azione dei costruttori e lo evento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)