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Sez. L - , Ordinanza n. 24613 del 04/11/2020 (Rv. 659442 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Addetti alle sale gioco - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Sussistenza - Natura dell'attività svolta - Irrilevanza - Disciplina della cd. Gestione separata - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2020-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659442-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Gli addetti alle sale gioco, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata dell'attività svolta, in forza del d.m. del 15 marzo 2005 sono soggetti all'obbligo di contribuzione presso l'ENPALS, che ha carattere di specialità, in ragione della peculiarità delle prestazioni lavorative e dell'assenza di continuità, rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti all'INPS; ad essi non è pertanto applicabile, neanche quanto alla misura della contribuzione, la disciplina della cd. Gestione separata di cui alla l. n. 335 del 1995, che va esclusa tutte le volte in cui vi è un obbligo di iscrizione ad altra cassa previdenziale suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, DM min. LSO 15/03/2005, Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)