Sez. L, Sentenza n. 21829 del 15/10/2014 (Rv. 632884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Presupposti - Distinzione tra diverse tipologie di lavoratori - Accertamento di merito.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di assicurazione ENPALS, i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'art. 3, secondo comma, del d.lg. C.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo retributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli appartenenti al gruppo di lavoratori indicato al primo comma dello stesso art. 3, rispetto ai quali la norma fonda una presunzione assoluta di appartenenza al settore dello spettacolo. Ne consegue che il giudice di merito deve, con riferimento ad essi, verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai lavoratori appartenenti al gruppo previsto dal primo comma ovvero alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto od ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, obbligo assicurativo.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)