diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3845 del 05/07/1979 (Rv. 400300 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UN CONDOMINO SOLO NEI CONFRONTI DI ALCUNI ALTRI PARTECIPANTI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ORDINE DI NOTIFICARE IL GRAVAME AI RIMANENTI CONDOMINI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PER IMPUGNARE - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'APPELLO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400300-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DI UN CONDOMINO SOLO NEI CONFRONTI DI ALCUNI ALTRI PARTECIPANTI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ORDINE DI NOTIFICARE IL GRAVAME AI RIMANENTI CONDOMINI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PER IMPUGNARE - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'APPELLO - INSUSSISTENZA.*

Ciascun condomino, quale titolare di quote ideali dei beni comuni ha il potere di agire per la tutela di essi, indipendentemente dalla iniziativa degli altri condomini, i quali possono restare inerti rispetto all'intero giudizio e non impugnare la sentenza che abbia pregiudicato i loro interessi; ne consegue che, qualora un condomino abbia impugnato la sentenza solo nei confronti di alcuni dei partecipanti alla comunione che abbiano preso parte al giudizio di primo grado, il giudice dell'appello non e tenuto a ordinare la notificazione del gravame ai rimanenti condomini, ove siano scaduti per essi i termini d'impugnazione previsti dagli art 325 e 327 cod proc civ, in quanto i predetti condomini non sono legittimati ad esperire l'impugnazione incidentale tardiva, a norma dell'art 334 cod proc civ. (V 1538/73, mass n 364327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)