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Sez. 2, Sentenza n. 1538 del 25/05/1973 (Rv. 364327 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONE PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - ARRETRAMENTO DI IMMOBILE A DISTANZA ILLEGALE - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364327-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONE PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - ARRETRAMENTO DI IMMOBILE A DISTANZA ILLEGALE - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE.*

Ciascun condomino, in quanto titolare di quote ideali di beni comuni, e per cio stesso abilitato ad agire per la tutela dei beni medesimi, indipendentemente dall'atteggiamento degli altri condomini; egli puo, quindi, chiedere da solo l'arretramento di un immobile che sia stato costruito senza il rispetto della distanza legale dall'edificio condominiale. (V 1492/71, mass n 351822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)