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Sez. L, Sentenza n. 23644 del 06/11/2006 (Rv. 592830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti dell'AMAN, ora ARIN - Detrazione del 65 per cento della pensione per ex dipendenti con trattamenti erogati da enti previdenziali pubblici - Accordo sindacale aziendale 4 maggio 1968 - Esclusione delle pensioni di invalidità - Estensione alle pensione di inabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti dell'AMAN, ora ARIN, la detrazione del 65 per cento della pensione che l'ex dipendente riscuote da enti previdenziali pubblici, non consentita, alla stregua dell'accordo sindacale 4 maggio 1968, se il beneficio erogato dall'assicurazione generale è di invalidità, a maggiore ragione deve ritenersi preclusa ove l'ex dipendente fruisca di pensione di inabilità, non potendo separarsi i due concetti di invalidità e di inabilità, l'uno (inabilità) includendo l'altro, posto che, se un soggetto è inabile, lo stesso e "a fortiori" invalido (artt.1, e 2 legge n.222 del 1984).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 04/05/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)