Sez. L, Sentenza n. 609 del 19/01/1993 (Rv. 480324 - 01)
Contratti in genere - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito, incensurabilità in Cassazione | Disposizioni collettive di diritto comune - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Contratti in genere - Interpretazione - Accertamento del giudice di merito, incensurabilità in Cassazione
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva affermato il diritto dell'A.M.A.N. a ridurre percentualmente, in relazione alle pensioni erogate all'interessato dalla C.P.D.E.L. e dall'I.N.P.S., l'importo della pensione integrativa aziendale, ritenendo, in particolare, che l'irriducibilità della stessa ai sensi del punto 11 dell'accordo 5 gennaio 1968 fosse correlata solo ad una pensione d'invalidità, a carico dell'I.N.P.S. o di altro ente, e che tale ipotesi non ricorresse con riguardo alle due predette pensioni dell'interessato, del cui pensionamento anticipato l'invalidità aveva costituito non titolo esclusivo ma mera occasione o concausa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/04/1955 num. 379 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 1 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)