Sez. U, Sentenza n. 5143 del 22/05/1998 (Rv. 515734 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE | Lesione dei diritti dei terzi - Costruzione eseguita in assenza o difformità della concessione edilizia - Azione risarcitoria del terzo nei confronti della P.A. - Ammissibilità - Esclusione - Asserita omissione o ritardo ingiustificato nell'adozione di provvedimenti sanzionatori demolitivi o ablativi da parte dell'Amministrazione - Rilevanza - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE
Il terzo danneggiato dalla realizzazione di una costruzione finitima ultimata in assenza o difformità della concessione edilizia non è legittimato a proporre azione risarcitoria contro l'Amministrazione che, ingiustificatamente, ometta o ritardi la emanazione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla legge n. 1150 del 1942 e n. 10 del 1977, vertendosi, nella specie, in tema di poteri direttamente funzionali alla tutela di interessi generali, in relazione ai quali non è configurabile né un'obbligazione della P.A. nei confronti del singolo privato, né, conseguentemente, un correlato diritto soggettivo di quest'ultimo ad ottenere una tutela diretta attraverso la repressione dell'altrui attività abusiva (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha rilevato come, nel caso di specie, non fosse a parlarsi neanche di inerzia dell'Amministrazione, risultando provata, per converso, l'adozione, da parte dei competenti organi comunali, di due diversi provvedimenti, l'uno impositivo dell'obbligo di sospensione dei lavori abusivi, l'altro di demolizione delle opere illegittimamente realizzate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)