Sez. 2, Sentenza n. 4889 del 26/04/1993 (Rv. 482044 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Licenza di costruzione - In genere | Costruzione eseguita in mancanza della prescritta concessione - Mancata violazione delle norme di cui all'art. 872 secondo comma - Azione risarcitoria del confinante - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Licenza di costruzione - In genere
Il solo fatto che una costruzione sia sorta in mancanza della prescritta concessione, ove non si sia avuta violazione delle norme cui sono riconnesse le conseguenze previste dall'art. 872, secondo comma cod. civ., non può essere causa di danno risarcibile a favore del confinante, atteso che questo, anche se lamenti la lesione di un suo personale interesse a seguito della costruzione eseguita senza concessione, non è titolare di un diritto soggettivo, la cui lesione possa dar luogo al risarcimento del danno, a fronte delle norme che regolano, in ordine allo "jus aedificandi", il potere della P.A. ispirato alla tutela dell'interesse generale all'ordinato sviluppo edilizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)