Sez. L, Sentenza n. 1340 del 23/02/1983 (Rv. 426143 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - PRESUPPOSTO - ELEMENTO "FIDUCIA" - MANCANZA - DERIVAZIONE DA UN FATTO DI APPREZZABILE GRAVITÀ ANCHE CON RIFERIMENTO AL SUO CONTENUTO OBIETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - COLLABORAZIONE - PRESUPPOSTO - ELEMENTO "FIDUCIA" - MANCANZA - DERIVAZIONE DA UN FATTO DI APPREZZABILE GRAVITÀ ANCHE CON RIFERIMENTO AL SUO CONTENUTO OBIETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
L'elemento "fiducia" costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra il datore di lavoro ed il lavoratore e la sua Mancanza, idonea a rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, può essere determinata da un fatto che si presenti con le caratteristiche di un'apprezzabile gravità anche con riferimento al suo contenuto obiettivo oltre che subiettivo. (Conf 6536/79, mass n 403294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)