Sez. L, Sentenza n. 6536 del 15/12/1979 (Rv. 403294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAPPORTO DI FIDUCIA TRA DATORE DI LAVORO E DIPENDENTE - COMPROMISSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAPPORTO DI FIDUCIA TRA DATORE DI LAVORO E DIPENDENTE - COMPROMISSIONE - CONDIZIONI.*
L'elemento 'fiduciĆ che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra datore di lavoro e lavoratore, e la cui Mancanza rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, va valutato con criteri di gradualita, cioe con riferimento alla gravita della infrazione commessa. Pertanto un determinato fatto puo dirsi idoneo a scuotere il vincolo di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore in maniera da costituire giusta causa di licenziamento in quanto esso si presenti con le caratteristiche di un'apprezzabile gravita anche con riferimento al suo contenuto obiettivo oltre che subiettivo. (V 4668/79, mass n 401213; (V 3712/79, mass n 400136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)