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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22223 del 05/09/2019 (Rv. 654830 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobile di ente ecclesiastico - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 504 del 1992 e succ. modif. - Attività ricettive religiose - Finalità solidaristiche - Irrilevanza - Verifica giudiziale - Necessità - Contenuto.
Stato
decisa il 2019-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654830-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, nel caso di immobile destinato a casa religiosa di ospitalità, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - estesa alle attività "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. n. 248 del 2005, modif. dall'art. 1, comma 133, della l. n. 266 del 2005 ed infine sostituito dall'art. 39, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006 (applicabile "ratione temporis") - sono irrilevanti le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se le stesse siano rivolte ad un pubblico indifferenziato od a categorie predefinite di utenti, che il servizio non sia offerto per l'intero anno solare, esigendosì altresì che l'ente ecclesiastico applichi tariffe ridotte rispetto ai prezzi di mercato e che la struttura non funzioni come un normale albergo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 7 com. 1 lett. I, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)