diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16728 del 16/07/2010 (Rv. 615114 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Enti ecclesiastici - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di gestione di una "casa religiosa di ospitalità".
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615114-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'imposta comunale sugli immobili, deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana mentre per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se tali attività, ancorchè esercitate da enti religiosi siano svolte per lo scopo istituzionale protetto ai sensi dell'art. 7 primo comma lett. c) del d.lgs. n. 504 del 1992 nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla l. n. 248 del 2005. (Nella fattispecie l'esenzione è stata esclusa per un fabbricato gestito da un ente religioso destinato a "casa religiosa di ospitalità").

Riferimenti normativi: Legge Reg. Umbria 14/03/1994 num. 8, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)