Sez. 3, Sentenza n. 8545 del 01/06/1995 Ud. (dep. 27/07/1995) Rv. 203537 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Produzione di fotocopia del versamento senza accludere la relativa domanda - Omessa sospensione del processo - Legittimità - Sussistenza - Ragione.
Edilizia - In genere
In tema di condono edilizio, è esatta l'omessa sospensione del processo nel caso in cui l'interessato abbia prodotto soltanto la fotocopia del versamento senza accludere la relativa domanda, alla cui tempestiva presentazione è anche subordinata la sospensione del processo penale ex art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47. Infatti le due sospensioni previste dagli artt. 44 e 38 citata legge hanno diverse funzioni, in quanto la prima mira a consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio e, quindi, è prevista per ragioni di economia processuale, mentre l'altra è finalizzata all'ottenimento di detta concessione ed all'estinzione dei reati indicati al secondo comma del citato art. 38, mediante il pagamento dell'oblazione, sicché soltanto in quest'ultima ipotesi occorre accertare se sussistono i presupposti soggettivi, quantitativi, qualitativi e temporali affinché l'opera abusiva possa essere ammessa al condono mediante la produzione dei due atti sopra indicati, il cui onere di allegazione incombe all'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)