Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 03/02/1998 Ud. (dep. 05/03/1998) Rv. 210175 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Sospensione obbligatoria del processo - Presupposti - Produzione in giudizio della domanda e del versamento della prima rata dell'oblazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio presupposto indefettibile per poter godere della sospensione obbligatoria di cui all'art. 38 l. n. 47 de 1985 è la produzione della domanda di condono edilizio e del versamento della prima rata dell'oblazione, sicché, attesa la tassativa elencazione della documentazione richiesta, non assume valore sostitutivo l'esibizione di una sentenza, nella quale si asserisce essere stata applicata tale causa estintiva per la costruzione in esame.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)