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Sez. 3, Sentenza n. 451 del 16/01/1992 (Rv. 475338 - 01)

Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - Dopo la convalida | Opposizione dopo la convalida di licenza o di sfratto ex art. 668 cod. proc. civ. - Impossibilità a comparire dell'intimato o del suo difensore costituito - Configurabilità - Improvviso o imprevedibile malore - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 1992-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475338-01

Procedimenti sommari - Per convalida di sfratto per finita locazione - Opposizione dell'intimato - Dopo la convalida

Con riguardo ad opposizione dopo la convalida di licenza o di sfratto, ai sensi dell'art. 668 cod. proc. civ., la impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un improvviso ed imprevedibile malore purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, l'effettivo nesso di causalità tra il malore e la mancata comparizione della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)