Sez. 3, Sentenza n. 784 del 24/03/1966 (Rv. 321581 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - VALORE DELLA QUIETANZA A SALDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - VALORE DELLA QUIETANZA A SALDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La quietanza a saldo consiste in un atto unilaterale che contiene il riconoscimento dell'avvenuto pagamento e normalmente non ha natura ne di transazione, ne di rinunzia. Peraltro, essa ben puo contenere anche una dichiarazione a carattere liberatorio, il cui accertamento, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)