diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6166 del 14/11/1988 (Rv. 460543 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - DURATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO - RILEVANZA AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SCATTI D'ANZIANITÀ - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460543-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - DURATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO - RILEVANZA AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SCATTI D'ANZIANITÀ - OBBLIGATORIETÀ.*

Conformemente all'art. 52, secondo comma, cost. - in applicazione del quale la Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 1963, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma secondo, del DLGCPS 13 settembre 1946 n. 303, precisando che il concetto di posizione di lavoro espresso dal detto art. 52 non va considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma il solo significato di conservazione dell'occupazione - la durata del servizio militare obbligatorio deve essere computata come utile ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità, sostituendosi, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il citato precetto costituzionale alla clausola eventualmente difforme dei contratti collettivi. (Conf 3577/87, mass n 452535; (Conf 2743/87, mass n 451857).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 52 com. 2, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)