Sez. 6, Sentenza n. 16674 del 03/07/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182690 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SCINDIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SCINDIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Nel processo penale la confessione non soggiace alle stesse regole del processo civile, tra cui l'inscindibilità del suo contenuto. In base al principio del libero apprezzamento delle prove, essa può essere riconosciuta per vera nella sua interezza oppure soltanto per talune parti, come può essere ripudiata in tutto od in parte, salvo l'Obbligo del giudice di spiegare le ragioni della sua valutazione. (Conf mass n 163514, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)