Sez. 1, Sentenza n. 15840 del 23/03/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 227935 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore conseguente a turbative di esse - Presupposti di validità - Semplice richiamo alla squadra impegnata - Sufficienza - Riferimento a manifestazioni programmate all'estero - Violazione al principio di territorialità della legge - Esclusione - Ragione.
SPORT
Ai fini della validità del provvedimento del questore determinato da turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, è sufficiente che queste ultime siano identificate anche con il solo richiamo alla squadra in esse impegnata e anche se le manifestazioni stesse si svolgano all'estero, non comportando tale circostanza violazione al principio di territorialità della legge, in quanto la misura imposta si esegue in Italia.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)