Sez. 3 - , Sentenza n. 3972 del 17/10/2018 Ud. (dep. 28/01/2019) Rv. 275691 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive - Fallimento e radiazione della squadra di calcio - Inefficacia dell'ordine del Questore – Conseguenze – Configurabilità del reato previsto dall'art. 6 legge 401 del 1989 – Esclusione - Costituzione di una nuova squadra nella medesima città – Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna dell'imputato a cui era stato ordinato di presentarsi presso gli uffici di polizia durante gli incontri della squadra di calcio "US Avellino S.p.a.", in seguito fallita e radiata dalla Federazione italiana gioco calcio, non ritenendo rilevante il fatto che, nella medesima città, fosse poi stata costituita una nuova società sportiva denominata "Associazione sportiva Avellino 1912").
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)