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Sez. 2, Sentenza n. 2131 del 30/07/1966 (Rv. 324152 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - PROBATIO DIABOLICA - TEMPERAMENTO.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324152-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - PROBATIO DIABOLICA - TEMPERAMENTO.*

L'Onere della cosiddetta probatio diabolica, facente carico al revindicante, consiste nella dimostrazione che il bene rivendicato e stato da lui acquistato a titolo originario, ovvero che e a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi inizio da chi lo abbia acquistato a titolo originario. Questo principio trova un logico temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto deduca a scopo difensivo un titolo di acquisto che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene al dante causa dell'attore. Cio si verifica particolarmente quando i due contendenti pongano a base delle rispettive ragioni e difese la riconosciuta pregressa appartenenza del bene al comune autore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)