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Sez. 2, Sentenza n. 1280 del 08/04/1975 (Rv. 374773 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374773-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO DEL RIVENDICANTE - ESTENSIONE - LIMITI.*

L'attore in revindica per acquisto derivativo deve provare, quando l'acquisto non sia un fatto pacifico tra le parti, anche il diritto di proprieta del proprio dante causa fino ad un acquisto a titolo originario oppure entro il periodo occorrente all'usucapione.Tale rigoroso Onere probatorio puo attenuarsi solo di fronte alle ammissioni del convenuto, il quale non contesti uno dei vari titoli di acquisto dei danti causa dell'attore. (2751'73, mass n 366280; 2131'66, mass n 324152).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)