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Sez. 1, Sentenza n. 10614 del 26/10/1998 (Rv. 520087 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Ricorso della curatela fallimentare al condono ex legge n. 413/91 - Credito dell'Amministrazione finanziaria - Disciplina ex art. 61, della legge n. 413/91 - Natura di credito di massa - Conseguenze - Nel concorso con creditori ipotecari - Soddisfacimento prioritario del credito dell'erario - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520087-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI

La disciplina di cui all'art. 61 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si limita a qualificare il debito per condono fiscale come debito di massa, in prededuzione ex art. 111, n. 1 della legge fall., ma nulla dispone in ordine all'eventualmente configurabile conflitto con garanzie reali, il quale - pertanto - non può, sulla sola base della norma tributaria, venir risolto in modo diverso e difforme dalla disciplina generale concernente i rapporti fra creditori chirografari, privilegiati, ipotecari e pignoratizi in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 61, Cod. Civ. art. 2852

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)