Sez. 1, Sentenza n. 5913 del 20/06/1994 (Rv. 487123 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell'attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi | Somme ricavate dalla vendita di beni ipotecati - Creditori titolari della relativa garanzia - Prevalenza sui creditori ammessi in prededuzione per obbligazioni inerenti all'esercizio provvisorio dell'impresa - Limiti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell'attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi
In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, nel caso in cui vi siano creditori ipotecari, il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili deve essere distribuito tra tali creditori separatamente dalle altre attività e da esso possono essere detratti solo le spese sostenute ed il compenso liquidato al curatore per l'amministrazione e la vendita di detti beni, con la conseguenza che il creditore, che voglia far valere le proprie ragioni derivanti da obbligazioni contratte per la continuazione dell'esercizio dell'impresa (nella specie, nella fase dell'amministrazione controllata), deve rispettare le ipoteche anteriormente costituite, non essendo ipotizzabile alcun concorso tra crediti fallimentari assistiti da ipoteca e crediti prededucibili, se non quando questi ultimi traggano origine dalle indicate attività di amministrazione e di liquidazione dei beni, tali da procurare una specifica utilità ai creditori ipotecari.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)