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Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 22/10/1973 (Rv. 366192 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366192-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudice e libero di attingere il proprio convincimento dagli elementi probatori che ritenga piu idonei per la soluzione della controversia, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti che il suo convincimento si sia formato attraverso la valutazione di tutti gli elementi acquisiti al processo o complessivamente considerati. (V 1604/72, mass n 358389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)