Sez. 3, Sentenza n. 1604 del 23/05/1972 (Rv. 358389 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice di merito e libero di attingere il proprio convincimento da quegli elementi probatori che ritenga piu idonei per la soluzione della controversia e non e tenuto a discutere le singole risultanze probatorie e le singole argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti che il suo convincimento si sia formato attraverso la valutazione di tutti gli elementi acquisiti al processo, complessivamente considerati. (Conf 2947'71, mass n 354201; 2526'71, mass n 353570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)