Sez. 3 - , Sentenza n. 8345 del 31/03/2017 (Rv. 643836 - 02)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA | Regione Sicilia - Servizio di trasporto dei portatori di handicap ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 68 del 1981 - Obbligo di effettuazione per i comuni - Organizzazione del servizio da parte di enti svolgenti le attività normativamente previste - Diritto alla retta per compensare il servizio di trasporto - Sussistenza - Necessità di manifestazione di volontà dell'ente comunale - Esclusione - Fondamento.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA
Ai sensi dell'art. 6 della l.r. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno; in mancanza dell'adempimento di tale obbligo, gli enti, le istituzioni e le associazioni svolgenti attività di riabilitazione che organizzano il trasporto "de quo" hanno diritto di ottenere dai comuni la copertura del servizio erogato, trattandosi di obbligazione direttamente derivante dalla legge, provvista di diretta copertura finanziaria, rispetto alla cui assunzione deve essere esclusa la necessità di alcuna formale manifestazione di volontà dell'amministrazione comunale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68 art. 6, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16 art. 5, Legge Reg. Sicilia 23/05/1991 num. 33 art. 13, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)