Sez. 1, Sentenza n. 11364 del 11/10/1999 (Rv. 530567 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA | Regione Sicilia - Obbligo di istituire un servizio di trasporto gratuito degli handicappati - Condizioni - Organizzazione del servizio da parte di enti svolgenti le attività normativamente previste - Diritto alla retta per compensare il servizio di trasporto - Sussistenza - Costituzionalità delle norme - Fondamento-.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA
Ai sensi dell'art. 6 legge regionale 18 aprile 1981 n. 68 i Comuni della Sicilia hanno l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, anche i servizi di trasporto gratuito per la frequenza di asili- nido, scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale e centri educativo- riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno e se in mancanza dell'adempimento di tale obbligo enti, istituzioni ed associazioni svolgenti attività di riabilitazione per consentire agli handicappati di fruirne, organizzano il loro trasporto, hanno diritto di ottenere dai Comuni la copertura del servizio erogato con l'attribuzione della retta stabilita dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986 n. 16, aumentata dall'art. 13 della legge regionale 23 maggio 1991 n. 33, norme costituzionalmente legittime, essendo normativamente prevista la copertura finanziaria.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 68 art. 6, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16 art. 5, Legge Reg. Sicilia 23/05/1991 num. 33 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)