Sez. 6, Sentenza n. 2494 del 22/06/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202832 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Particolare complessità del dibattimento - Valutazione del giudice del merito - Sindacabilità - Limiti.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, l'art. 304 comma 2 cod. proc. pen. riserva per implicito al giudice del processo principale la valutazione sulla rilevanza e sulla concludenza delle prove dedotte dalle parti ai fini della decisione attinente alla responsabilità penale, mentre riconosce al giudice dell'impugnazione cautelare in relazione alle prove ammesse nel processo di merito, esperite o da esperire, il solo sindacato che concerne la determinazione della particolare complessità del dibattimento agli effetti della decisione sulla sospensione dei termini di custodia cautelare eccezionalmente consentita nei casi ivi previsti (reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.). Tale sindacato, tuttavia, data la particolare tutela di rango costituzionale che spetta alla materia della libertà personale, può invadere il campo del giudice di merito solo nell'ipotesi in cui la dilatazione del dibattimento si appalesi artificiosa o abnorme per essere le prove "ictu oculi" non pertinenti al tema della responsabilità penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)