Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 08/04/1997 Cc. (dep. 08/08/1997) Rv. 208344 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del dibattimento - Valutazione - Criteri in genere.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini della formulazione del giudizio prognostico di particolare complessità, richiesto per dar luogo alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., deve ritenersi consentito al giudice prendere in considerazione non soltanto gli elementi già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle imputazioni, il numero degli imputati, dei collaboratori e dei testimoni, valutando la probabile difficoltà della loro assunzione, ma anche quegli accertamenti che, pur non facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi è fondato motivo di ritenere che, in relazione all'oggetto del giudizio e alle finalità del processo, debbono essere necessariamente acquisiti, costituendo un antecedente logico imprescindibile ai fini nella formulazione di quel giudizio finale complessivo che si estrinseca nella sentenza e nella sua motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)