Sez. 5, Sentenza n. 20025 del 22/09/2010 (Rv. 615215 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Omessa conservazione delle scritture contabili - Accertamento induttivo - Legittimità - Responsabilità dell'obbligato per l'omissione - Necessità - Esclusione - Fattispecie di distruzione della documentazione contabile a causa di un incendio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In materia di IVA, il potere di procedere all'accertamento induttivo previsto dall'art. 55, comma secondo, n. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presuppone il solo fatto materiale dell'omessa conservazione delle scritture contabili, a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità a qualunque titolo del contribuente in ordine al verificarsi dell'evento, essendo indifferente, in quanto non richiesto dalla norma che tale omissione sia conseguenza di un'azione dell'onerato cosciente e volontaria, prima ancora che colposa o dolosa, o che l'evento non sia stato evitabile anche usando con la massima diligenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo in una fattispecie in cui la documentazione contabile era stata distrutta da un incendio del quale il contribuente non era stato ritenuto responsabile).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)