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Sez. 5, Sentenza n. 24424 del 02/10/2008 (Rv. 605067 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Presupposti - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Configurabilità - Natura sanzionatoria dell'accertamento - Esclusione - Conseguenze - Modifica successiva delle disposizioni relative ai termini di presentazione della dichiarazione - Rilevanza - Esclusione - Ravvedimento operoso - Idoneità a paralizzare l'accertamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605067-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In materia di IVA, il potere di procedere all'accertamento induttivo ex art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, non assume carattere sanzionatorio del comportamento del contribuente, che costituisce, piuttosto, il semplice presupposto fattuale di detto accertamento. Tale presupposto va, conseguentemente, valutato in base alla normativa vigente al momento del suo sorgere, essendo del tutto irrilevanti, ai fini della legittimità dell'accertamento, successive modifiche delle disposizioni che incidono, anche in senso favorevole al contribuente, sulle modalità e sui termini di presentazione della dichiarazione. Non può, poi, ritenersi che l'accertamento dell'amministrazione finanziaria possa essere paralizzato da un eventuale ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, essendo irrilevanti, rispetto all'attività di accertamento, gli effetti sanzionatori dell'omessa presentazione della dichiarazione e considerato, comunque, che il disposto del quarto comma della citata norma (nel testo applicabile nella specie "ratione temporis", laddove esclude l'applicabilità della sanzione nell'ipotesi di regolarizzazione di eventuali omissioni od errori della dichiarazione che non incidono nella determinazione o il pagamento del tributo, contempla una fattispecie completamente diversa rispetto all'omissione della presentazione della dichiarazione, ricollegabile, piuttosto, al primo comma, lett. c), del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1977 num. 472 art. 13, Decreto Legisl. 19/11/1998 num. 422 art. 6, Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)