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Sez. 2, Sentenza n. 3103 del 26/06/1989 (Rv. 463229 - 01)

BENI - PERTINENZE - IN GENERE - VINCOLO PERTINENZIALE TRA DUE BENI - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - OGGETTIVO E SOGGETTIVO - ESTREMI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1989-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463229-01

BENI - PERTINENZE - IN GENERE - VINCOLO PERTINENZIALE TRA DUE BENI - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - OGGETTIVO E SOGGETTIVO - ESTREMI RISPETTIVI.*

Ai sensi dell'art. 817 cod. civ., l'esistenza del vincolo pertinenziale tra due beni richiede la presenza di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all'ornamento di un altro, ed un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazione all'effettiva volontà dell'avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale. (V 2702/82, mass n 420556; (V 5220/80, mass n 409054).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)