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Sez. L, Sentenza n. 6365 del 25/11/1988 (Rv. 460704 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460704-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - NOZIONE.*

Costituisce dipendenza dell'azienda, ai sensi dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., ogni complesso di beni decentrati e munito di propria individualità tecnico-economica, pur se di modesta entità, a condizione che risulti direttamente e strutturalmente collegato con l'azienda medesima in quanto destinato al perseguimento degli scopi imprenditoriali. Pertanto, ai fini della Competenza territoriale, si configura come dipendenza anche il domicilio del lavoratore ove esso non rappresenti solo il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa ma (come, nella specie, l'abitazione del collaboratore del giornale, considerata alla stregua di un ufficio di corrispondenza) costituisca un punto di riferimento per gli altri lavoratori e per i terzi che entrano in contatto con l'azienda. (V 5193/86, mass n 447801; (V 4460/86, mass n 447216).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)