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Sez. 5, Sentenza n. 23564 del 20/12/2012 (Rv. 624738 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Tardiva registrazione di fatture - Applicabilità della sanzione amministrativa - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624738-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La tardiva registrazione di fatture non può comportare l'applicazione di alcuna sanzione amministrativa, se non ha arrecato pregiudizio alle azioni di controllo e non ha ridotto la base imponibile, in virtù del principio sancito dall'art. 6, comma 5 bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, norma applicabile anche alle irregolarità commesse prima della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)