Sez. 5 - , Sentenza n. 32552 del 12/12/2019 (Rv. 656111 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Inversione contabile - Operazioni soggettivamente inesistenti - Trattamento sanzionatorio - Art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Natura eccezionale - Retroattività - Applicabilità anche d’ufficio alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI
In tema di IVA e, in particolare, di disciplina dell'inversione contabile, il comma 9-bis.3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 - il quale, in coerenza con i principi enunciati dalla giurisprudenza unionale in materia di "reverse charge", ha previsto un più lieve trattamento sanzionatorio, espressamente applicabile anche nei casi di operazioni inesistenti - è norma di carattere eccezionale che definisce gli aspetti procedimentali della violazione e le correlate sanzioni e, nel rispetto del principio del "favor rei", è applicabile retroattivamente, anche d'ufficio, alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, a meno che gli atti di recupero non siano divenuti definitivi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, Decreto Legisl. 24/11/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)