Sez. 3, Sentenza n. 4463 del 25/11/1976 (Rv. 383184 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - FORMULAZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA DELLA RICONVENZIONALE - ACCETTAZIONE TACITA - AMMISSIBILITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - FORMULAZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA DELLA RICONVENZIONALE - ACCETTAZIONE TACITA - AMMISSIBILITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'inammissibilita della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta, o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, viene meno qualora l'attore, pur avendola tempestivamente eccepita, abbia poi rinunciato all'eccezione stessa, accettando il contraddittorio. Tale rinuncia puo essere, oltre che espressa, anche tacita, ove ricorra un comportamento processuale della parte incompatibile con la volonta di mantenere ferma l'eccezione di inammissibilita. (V 3028/74, mass n 371480).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)