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Sez. L, Sentenza n. 3370 del 06/06/1985 (Rv. 441045 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - TARDIVITÀ - RINUNCIA TACITA ALLA RELATIVA ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441045-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - TARDIVITÀ - RINUNCIA TACITA ALLA RELATIVA ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

L'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta, o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, vien meno non solo quando l'attore non l'abbia tempestivamente eccepita, ma anche quando, pur avendola tempestivamente eccepita, abbia poi rinunciato all'eccezione stessa, accettando il contraddittorio, tale rinuncia potendo essere, oltre che espressa, anche tacita, ove ricorra un comportamento della parte incompatibile con la volontà di mantenere ferme l'eccezione di inammissibilità. (Conf 4463/76, mass n 383184).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)