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Sez. 2, Sentenza n. 8068 del 26/07/1999 (Rv. 528962 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Contratto - Interpretazione del giudice di merito - Cassazione per violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti - Rinvio - Efficacia della sentenza di annullamento - Limiti.
Stato
decisa il 1999-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528962-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

La cassazione di una sentenza in relazione all'interpretazione di norme contrattuali, pronunciata per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, attribuendo al giudice del rinvio la stessa pienezza di poteri propria del giudice che ha emesso la sentenza cassata e travolgendo anche gli accertamenti e le valutazioni precedenti, vincola il suddetto giudice al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita nella stessa sentenza, essendo ad esso riservata, in via esclusiva, l'indagine circa il contenuto della volontà contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)