Sez. 3, Sentenza n. 13940 del 07/07/2016 (Rv. 640532 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE | Terzi acquirenti il bene ipotecato - Prescrizione del diritto di ipoteca nei loro confronti ex art. 2880 c.c. - Ammissione allo stato passivo del fallimento del debitore iscritto - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Anche nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 - Ragioni.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905, che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2880, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)