Sez. 3, Sentenza n. 20656 del 25/09/2009 (Rv. 609350 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Natura e contenuto - Bene immobile gravato da ipoteca a garanzia di mutuo bancario - Acquisto da parte di un terzo - Fallimento del mutuatario - Atto di insinuazione al passivo fallimentare - Natura di atto interruttivo - Sussistenza - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 cod. civ. devono contenere l'esplicitazione di una pretesa idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; ne consegue che - ove un bene immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario sia acquistato da un terzo - in caso di fallimento del mutuatario, l'atto di insinuazione al passivo del fallimento proposto dalla banca creditrice ha natura di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, mentre non può valere, ai medesimi fini interruttivi, nel diverso giudizio proposto dal terzo acquirente al fine di far valere la prescrizione indiretta dell'ipoteca a causa della prescrizione del credito con essa garantito, poiché l'atto proveniente da un terzo non può integrare gli estremi del riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2880, Cod. Civ. art. 2939, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)