Sez. 6, Sentenza n. 30758 del 11/07/2002 Cc. (dep. 13/09/2002) Rv. 222355 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Ordine di rinnovazione della notifica prima della proposizione di appello - Decorrenza del termine per l'impugnazione dalla precedente notifica - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
In tema di questioni relative al titolo esecutivo, se il giudice dell'esecuzione abbia ordinato la rinnovazione della notifica - ritenuta invalida - del provvedimento da eseguirsi prima che sia proposto gravame, il giudice dell'impugnazione deve valutare la tempestività di quest'ultimo a partire dalla nuova notificazione, restando preclusa una diversa valutazione della ritualità della prima notifica e quindi la possibilità di far decorrere da quella il termine per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)