Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23111 del 30/10/2014 (Rv. 632785 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Assegnazione di un termine al debitore per la presentazione di ricorso per concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti - Diniego da parte del giudice - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative (nella specie, la proposta di concordato o accordo preventivo), né il relativo diniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto tali iniziative sono riconducibili all'autonomia privata, il cui esercizio deve essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)