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Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 04/09/2009 (Rv. 609766 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Assegnazione di un termine al debitore per la presentazione di ricorso per concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti - Diniego da parte del giudice - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609766-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative (nella specie, il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti), nè il relativo diniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto tali iniziative (nella specie, nemmeno promosse con il deposito dei relativi atti) sono riconducibili all'autonomia privata, il cui esercizio dev'essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)