diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 49395 del 11/11/2003 Ud. (dep. 24/12/2003) Rv. 226997 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Provvedimento deliberato da giudice monocratico deceduto prima del deposito della sentenza - Sottoscrizione ad opera del presidente del tribunale - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226997-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE

In tema di formazione della sentenza penale, è valido il provvedimento sottoscritto dal presidente del tribunale nel caso in cui il giudice monocratico che l'abbia deliberato sia deceduto prima del relativo deposito, poiché anche la morte è riconducibile alla situazione di impedimento che - a norma dell'art. 559, comma quarto, cod. proc. pen. - legittima ai fini indicati la sostituzione del giudice responsabile della decisione. (Fattispecie nella quale era stata eccepita la nullità della sentenza in quanto, a differenza della norma corrispondente per il giudice collegiale - art. 546, comma secondo, cod. proc. pen. - il citato art. 559 menziona l'impedimento ma non la morte del giudice. In motivazione la Corte ha osservato come proprio il tenore del secondo comma dell'art. 546 cod. proc. pen., ove si disciplina il caso della "morte o altro impedimento" del giudice, documenti che la legge considera equivalenti le due situazioni quando si debba perfezionare il deposito di una sentenza già deliberata e pubblicata in udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 559, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 559

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)