Sez. 5, Sentenza n. 1520 del 17/03/2000 Cc. (dep. 06/04/2000) Rv. 215835 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - IN GENERE | Dispositivo a motivazione - Accertamento della capacità del giudice - Al momento della emissione del dispositivo - Ragioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - IN GENERE
In tema di formazione della sentenza penale va distinto il dispositivo - redatto e sottoscritto dal presidente non appena conclusa la deliberazione - nel quale è indicata la volontà dello stato in relazione alla pretesa punitiva, rispetto alla motivazione in cui vi è l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la sentenza stessa è fondata. L'accertamento delle condizioni di capacità del giudice deve essere compiuto con riferimento alla emissione della sentenza decisione mentre il venir meno delle stesse al momento della redazione della motivazione - ad esempio per morte o collocamento a riposo di un componente del collegio - non incide sulla sostanza dell'atto ormai emanato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)